Detraibilità spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche
Secondo la circolare N.20/E del 2011 emessa dall’Agenzia delle Entrate le prestazioni sanitarie professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta sono equiparabili a quelle di un medico e dunque le prestazioni offerte da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammesse alla detrazione fiscale.
Affinché questo sia possibile, è necessario che il professionista sia regolarmente iscritto al proprio ordine professionale.
Le spese rese dallo Psicologo danno, dunque, luogo a una detrazione del 19% della spesa complessiva per le prestazioni sanitarie, con una franchigia pari a 129,11 euro.
Inoltre il Ministero della Sanità ha decretato nel 1994 che le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fornite dagli esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza, compresi dunque gli psicologi, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
ATTENZIONE! Novità fiscali 2020
Dal 1° gennaio 2020, affinché la prestazione psicologica di natura sanitaria possa essere detraibile da parte del cliente/paziente, il pagamento deve avvenire in modalità tracciabile
Cosa significa tracciabile?
I pagamenti devono avvenire attraverso strumenti tracciabili, cioè che consentano di verificare l’effettivo pagamento. Ad esempio, il contante non è tracciabile mentre sono tracciabili i pagamenti che avvengono tramite POS (bancomat, carte di credito, carte prepagate), bonifici, assegni, ma anche PayPal, SatisPay e simili.